Art. 9 — Direttore generale
Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il direttore generale:
- a)provvede alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;
- b)provvede alla gestione del personale e all'amministrazione ordinaria dell'Istituto;
- c)sovrintende ai servizi interni ed esterni dell'Istituto;
- d)firma gli atti di ordinaria amministrazione.
Testo vigente dal 8 maggio 1993
