Art. 9 — Direttore generale

Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il direttore generale:

  • a)provvede alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;
  • b)provvede alla gestione del personale e all'amministrazione ordinaria dell'Istituto;
  • c)sovrintende ai servizi interni ed esterni dell'Istituto;
  • d)firma gli atti di ordinaria amministrazione.

Testo vigente dal 8 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135~art9 · fonte del testo