Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Societa' durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo collegiale del quale fanno parte. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato puo' proporre opposizione avverso il provvedimento stesso all'organo che lo ha adottato. Le cariche di cui agli artt. 31, 33. 43. 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il periodo residuo con le stesse modalita' espressamente previste per ciascuna carica.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art47 · fonte del testo