Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro del Tesoro, uno dal Presidente della Corte dei Conti e due dalla assemblea delle commissioni di sezione. A questa spetta altresi' la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo. I revisori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Il presidente del collegio deve essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo. Al collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Societa' e la revisione contabile del conto consuntivo. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art58 · fonte del testo