L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni - di seguito denominato statuto - e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi. 2. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione. 3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo. 4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633 (articoli da 180 a 184), reca norme sugli enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto d'autore. - Il D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, reca: "Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del commissariato del turismo, nonche' dei relativi ruoli organici". - L'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dispone che il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Il D.P.R. 4 gennaio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1994. - Il D.P.R. 22 febbraio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994. - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a)-p) (omissis);
- q)gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare".
Testo vigente dal 6 dicembre 1994
