[1]Termine per le registrazioni anagrafiche

[2]1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro ((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.)) dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Testo vigente dal 25 settembre 2012

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1989 al 25 settembre 2012. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tolto: tre giorni aggiunto: due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o tolto: delle dichiarazioni rese aggiunto: dalle dichiarazioni rese. dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art17 · fonte del testo