Mutazioni anagrafiche 1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
- a)ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b)d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)), non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Testo vigente dal 15 agosto 2015
