Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Testo vigente dal 8 giugno 1989

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art15 · fonte del testo