[1]Dichiarazioni anagrafiche

[2]1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

  • a)trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  • b)costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  • c)cambiamento di abitazione;
  • d)cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
  • e)cambiamento della qualifica professionale;
  • f)cambiamento del titolo di studio. 2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. 3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. ((Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.)) 3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2012 al 17 luglio 2020. 22 parole aggiunte.

… proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. aggiunto: Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR. 3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art13 · fonte del testo