Art. 17 — Graduatoria

La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art17 · fonte del testo