1. Il trasferimento dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale puo' avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate. 2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione. La domanda e' proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento. 3. L'U.S.L. di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilita' del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di piu' medici interessati, prevale l'anzianita' di incarico; in subordine l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore eta'. 4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilita' orarie il medico e' trasferito all'U.S.L. di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'U.S.L. di provenienza. 5. I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunita' di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi. 6. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico a tempo indeterminato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico. 7. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio e' ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al competente organo dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento. 8. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. La decisione e' adottata entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. 9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza. 10. Le procedure di trasferimento sono avviate prima di far luogo agli aumenti di orario (articolo 10) o al conferimento di nuovi incarichi (articolo 4). 11. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art15 · fonte del testo