1. L'U.S.L., qualora intenda conferire un incarico di medicina dei servizi, prima di attuare le procedure di cui all'articolo 4, sentito il comitato zonale, interpella i medici titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano espresso la propria disponibilita' e assegna, fermo rimanendo il massimale orario di cui all'articolo 11, l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa U.S.L. secondo l'ordine di anzianita' di incarico. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore eta'. 2. In caso di indisponibilita' o di ulteriore necessita' i suddetti criteri di priorita' sono estesi ai medici incaricati a tempo indeterminato operanti nelle altre UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art10 · fonte del testo