(Massimale orario - Limitazioni Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario) 1. Ai medici titolari di incarico ai sensi del presente Capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico. 2. L'incarico e' esplicabile presso piu' UU.SS.LL. 3. La somma dell'attivita' per l'incarico disciplinato dalle norme del presente Capo II e di altra attivita' compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base all'accordo nazionale ex articolo 47 della legge n. 833/78. 4. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base. 5. In deroga al disposto del comma 1 e nell'ambito di atti programmatori regionali possono essere conferiti aumenti di orario fino al limite dell'orario settimanale stabilito per il personale a tempo pieno dipendente dalle UU.SS.LL. ai medici che entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarino la loro disponibilita' a svolgere esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo e presso una sola U.S.L.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art11 · fonte del testo