Art. 13 — Segreto d'ufficio

A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorita', o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.

Testo vigente dal 27 giugno 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244~art13 · fonte del testo