Art. 13 — Segreto d'ufficio
A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorita', o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.
Testo vigente dal 27 giugno 2001
