Art. 13 — Funzioni ispettive
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1988 al 5 marzo 1992. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto, avvalendosi degli organi tecnici di cui all'art. 12. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;217~art13 · fonte del testo
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