Art. 9 — Funzioni ispettive
Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove e' indicato il settore di attivita' dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalita' e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attivita'.
Testo vigente dal 6 ottobre 1997
