Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • b)l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10". L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
  • a)nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
  • b)al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
  • c)al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
  • d)al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
  • a)al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
  • b)al comma 1, la lettera b) e' soppressa. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.

Testo vigente dal 30 gennaio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-24;474~art4 · fonte del testo