Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  • a)Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): l'ente nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269;
  • b)ricerca corrente: l'attivita' di ricerca scientifica di base svolta dagli IRCCS che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e' diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica, e viene attuata attraverso la programmazione triennale di progetti istituzionali, tenuto conto degli indirizzi del programma nazionale di ricerca sanitaria;
  • c)ricerca finalizzata: l'attivita' di ricerca scientifica svolta dagli IRCCS, attuata attraverso specifici progetti, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e' diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale;
  • d)decreto di finanziamento: il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, per ogni anno finanziario, trasferisce nell'unita' previsionale di base "ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita', la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  • e)Commissione per la ricerca sanitaria: la commissione, istituita dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, avente compiti consultivi ai fini della programmazione della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria;
  • f)triennio di programmazione della ricerca corrente: l'arco temporale di progettazione strategica dell'attivita' di ricerca istituzionale degli IRCCS, avente durata triennale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo del 30 giugno 1993, n.269.

Testo vigente dal 8 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213~art2 · fonte del testo