Art. 5 — Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente
La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente e' disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:
- a)a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;
- b)sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attivita' di ricerca;
- c)tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualita' della produzione scientifica, dell'attivita' assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attivita' di ricerca all'attivita' assistenziale.
Testo vigente dal 8 giugno 2001
