La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente e' disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:

  • a)a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;
  • b)sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attivita' di ricerca;
  • c)tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualita' della produzione scientifica, dell'attivita' assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attivita' di ricerca all'attivita' assistenziale.

Testo vigente dal 8 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213~art5 · fonte del testo