Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' assegnata all'unita' previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanita' propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Testo vigente dal 8 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213~art3 · fonte del testo