Art. 4 — Programmazione della ricerca corrente
Il Ministero della sanita', sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione. Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanita' un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.
Testo vigente dal 8 giugno 2001
