Art. 14 — Abrogazione di norme

Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico ((generale)) di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 5 luglio 2024. 1 parola aggiunta.

Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico aggiunto: generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art14 · fonte del testo