Art. 1 — Finalità e definizioni

Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute. Ai fini del presente regolamento si intendono:

  • a)per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • b)per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
  • c)per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
  • d)per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
  • e)per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Testo vigente dal 13 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132~art1 · fonte del testo