Art. 1 — Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a)per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- b)per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- c)per «Ministro»: il Ministro dell'universita' e della ricerca;
- d)per «Ministero»: il Ministero dell'universita' e della ricerca;
- e)per «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- f)per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g)per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- h)per «settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- i)per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie:
- 1)graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- 2)graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- 3)graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- 4)graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- 5)graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 6)graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- l)per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto;
- m)per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonche' relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.
Testo vigente dal 20 giugno 2024
