Art. 3 — Competenze dei dipartimenti
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 23 maggio 2014. 619 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
tolto: a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilita' ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
tolto: b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilita', trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attivita' delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorita' portuali e sulle attivita' nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attivita' delle Direzioni generali territoriali. I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attivita' delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilita' decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e tenuto conto della riduzione gia' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione e' determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;211~art3 · fonte del testo
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