Art. 3 — Competenze dei Dipartimenti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 211.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 211.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2008 al 20 gennaio 2009. 443 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
tolto: a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali; gestione dei sistemi informativi;
tolto: b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilita', trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attivita' delle direzioni generali territoriali. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei Dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due Dipartimenti. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli Uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione e' determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione e' determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'aliquota degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione, destinati ad essere ricompresi nell'ambito del contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, e' stabilito nel numero di 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 211
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;271~art3 · fonte del testo
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