Art. 12 — Competenze delle Direzioni generali territoriali
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 23 maggio 2014. 296 parole tolte, 12 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
tolto: a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
tolto: b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
tolto: c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
tolto: d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
tolto: e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
tolto: f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
tolto: g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
tolto: h) circolazione e sicurezza stradale;
tolto: i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
tolto: l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
tolto: m) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
tolto: n) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
tolto: o) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
tolto: p) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
tolto: q) attivita' in materia di autotrasporto;
tolto: r) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;211~art12 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.