Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 23 maggio 2014. 296 parole tolte, 12 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':

tolto: a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;

tolto: b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

tolto: c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;

tolto: d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

tolto: e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

tolto: f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;

tolto: g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: h) circolazione e sicurezza stradale;

tolto: i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

tolto: l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;

tolto: m) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

tolto: n) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;

tolto: o) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tolto: p) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

tolto: q) attivita' in materia di autotrasporto;

tolto: r) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;211~art12 · fonte del testo