Art. 7 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2003 al 31 dicembre 2013. 265 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita la propria attivita' in posizione di autonomia operativa e riferisce direttamente al Ministro. L'organizzazione del controllo interno e' disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attivita' sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione, tutti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. 3. ll servizio redige trimestralmente un rapporto riservato al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione ed una relazione annuale. 4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti e documenti nella disponibilita' dell'amministrazione. 5. A supporto del servizio e' assegnato un contingente di personale per un massimo di venti unita', di cui non piu' di tre dirigenti di seconda fascia. La dotazione si intende aggiuntiva rispetto al contingente complessivo previsto dall'articolo 9, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-06-12;208~art7 · fonte del testo
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