Art. 9
Indirizzo e vigilanza 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a)emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorita' da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonche' direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorita';
- b)approva i programmi di attivita' dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a);
- c)approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalita' definite al comma 2;
- d)puo' disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
Testo vigente dal 21 settembre 2002
