Programmazione delle attivita' 1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita' e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e provincie autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresi' definiti:

  • a)contenuti e modalita' di esercizio dell'attivita' di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
  • b)entita' e modalita' di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operativita';
  • c)strategie per il miglioramento dei servizi;
  • d)modalita' di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonche' per la verifica dei risultati di gestione;
  • e)eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza;
  • f)i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • g)entita' e modalita' di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e relative modalita' di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti. 4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i piu' rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorita' ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.

Testo vigente dal 21 settembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;207~art7 · fonte del testo