Art. 18
Funzioni ispettive e controlli 1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresi', sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresi' singole ispezioni. 3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale e' indicato il settore di attivita' dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore. 4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalita' e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformita' alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attivita'.
Testo vigente dal 21 settembre 2002
