Art. 6
Comitato 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' cosi' composto:
- a)due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- b)due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato e' sentito in materia di:
- a)bilanci e rendiconti dell'Agenzia;
- b)atti di programmazione delle attivita' previsti dall'articolo 7;
- c)decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11;
- d)atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10;
- e)qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni. 3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo. 4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennita' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Comitato e' sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 21 settembre 2002
