Art. 17
Personale 1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia e' determinato secondo l'allegata tabella "A". 2. La pianta organica dell'Agenzia e' definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato. 3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:
- a)mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2;
- b)mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c)a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Il personale dell'Agenzia puo' essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche. 6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.
Testo vigente dal 21 settembre 2002
