Art. 16
Fonti di finanziamento 1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
- a)mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b)mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10;
- c)mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), e' allocato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Testo vigente dal 21 settembre 2002
