Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto. 2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attivita' dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi even-tualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono:

  • a)l'adozione di criteri di regolarita' e di omogeneita' delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
  • b)l'elaborazione delle metodologie per le attivita' di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
  • c)l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attivita' di controllo e protezione ambientale. 3. Per il piu' efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.

Testo vigente dal 21 settembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;207~art14 · fonte del testo