Consiglio federale 1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia. 3. Il Consiglio federale e' sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti:

  • a)convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse;
  • b)direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' delle ARPA.
  • c)funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;
  • d)regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale. 4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

Testo vigente dal 21 settembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;207~art13 · fonte del testo