Art. 12 — Poteri di vigilanza
Il Ministro delle finanze ha facolta' di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei Centri di assistenza, per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nell'art. 11, comma 1. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del Centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le proprie osservazioni. Copia del processo verbale e' inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarita', allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attivita' del Centro di assistenza.
Testo vigente dal 1 ottobre 1992
