Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, i proventi dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sono versati con l'imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 "Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili" dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Testo vigente dal 5 novembre 1993
