Art. 6 — Assemblea dei partecipanti
L'assemblea e' costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' cosi' composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni. L'assemblea resta in carica quattro anni, e' presieduta dal Presidente e delibera sulle seguenti materie:
- a)adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
- b)approvazione del piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti annuali;
- c)approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d)elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5, 7 e 10;
- e)determinazione dei compensi del Presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 3;
- f)designazione di un componente del collegio dei revisori;
- g)articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita' dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione;
- h)questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la meta' dei consiglieri di amministrazione;
- i)questioni attribuite espressamente dallo statuto.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
