Art. 11 — Direttore generale
Il direttore generale del Banco e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto. Il direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore. Il direttore generale e' responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalita' dell'ente e la continuita' dell'esercizio dei relativi compiti di istituto. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e puo' chiederne al Presidente la convocazione. Il direttore generale e' membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
