Il comitato tecnico e' nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attivita' del Banco. Il comitato dura in carica quattro anni ed e' composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.

Testo vigente dal 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193~art10 · fonte del testo