Art. 10 — Comitato tecnico
Il comitato tecnico e' nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attivita' del Banco. Il comitato dura in carica quattro anni ed e' composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
