Art. 5 — Presidente
Il Presidente del Banco e' nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni. Il Presidente e' di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:
- a)convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
- b)da' esecuzione alle delibere del consiglio;
- c)in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
