Art. 12 — Fonti di finanziamento
Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
- a)contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
- b)corrispettivi per prestazioni di servizi;
- c)rendite del patrimonio;
- d)donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
- e)eventuali altre entrate. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile e sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT. Eventuali utili sono reinvestiti nelle attivita' del Banco.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
