Art. 11 — Risorse finanziarie
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2001 al 19 luglio 2013. 50 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le risorse finanziarie sono costituite da:
tolto: a) il contributo assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;
tolto: b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
tolto: c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;190~art11 · fonte del testo
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