Art. 11 — Bilanci e risorse finanziarie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni unita' produttiva viene tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia. Per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovra' essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non potra' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4) e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'. Le entrate dell'agenzia sono costituite:
tolto: a) dai proventi derivanti dalle attivita' e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;
tolto: b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalita' di cui al comma 6;
tolto: c) da ogni altra eventuale entrata. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-15;424~art11 · fonte del testo
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