Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2001 al 19 luglio 2013. 439 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: A ciascun I.Raggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R.tolto: E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, e' assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarita', previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, e' dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale e' reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalita' di cui al comma 1. L'assegnazione all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma. Il personale collocato fuori ruolo puo' essere restituito nel ruolo di provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale puo' scegliere tra le sedi disponibili. Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. Gli I.R.R.E., per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi. aggiunto: 28 MARZO 2013, N. 80

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;190~art10 · fonte del testo