[1]anulari e relative boette luminose 1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella:

[2]Lunghezza della nave Numero dei salvagente in metri anulari inferiore o uguale a 60 8 da oltre 60 a 120 incluso 12 " " 120 a 180 " 18 " " 180 a 240 " 24 oltre 240 30

[3]2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una sola quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. ((4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 13 parole aggiunte.

… o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. aggiunto: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art107 · fonte del testo