Art. 2 — Procedimento

Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto in due rate: la prima e' disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre. La rata in acconto e' erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso. La rata a saldo e' determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non puo' superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune e' stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio e' stato funzionante. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

Testo vigente dal 26 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1998 al 26 aprile 2014. 56 parole tolte, 96 parole aggiunte.

… pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, tolto: dell'ottantacinque aggiunto: del settanta per cento dello stanziamento tolto: assegnato nello aggiunto: sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione tolto: della spesa nell'esercizio aggiunto: del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso. La rata a saldo e' determinata tenendo tolto: presente: aggiunto: presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comunitolto: , aggiunto: ed il parere delle commissioni di manutenzione tolto: nonche' gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Se la rata corrisposta in acconto si rivela eccedente rispetto all'importo del contributo spettante, la differenza in eccesso viene detratta dalla rata in acconto spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivoaggiunto: . Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non puo' superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune e' stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo tolto: prevista dal comma 2 e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio e' stato funzionanteaggiunto: . Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187~art2 · fonte del testo