Art. 4 — Disposizioni transitorie

Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, e' determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

Testo vigente dal 18 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187~art4 · fonte del testo