[1]Situazioni di incompatibilita' e conflitto di interessi

[2]1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. 2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attivita', segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che effettuera' le valutazioni di competenza. 3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di affidamento di consulenze e/o servizi.

Testo vigente dal 6 dicembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186~allegato-art5 · fonte del testo