Art. 6 (Allegato)
[1]Tutela della riservatezza e segreto professionale
[2]1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni. 2. In ogni fase dell'attivita' ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.
Testo vigente dal 6 dicembre 2024
