[1]Tutela della riservatezza e segreto professionale

[2]1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni. 2. In ogni fase dell'attivita' ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.

Testo vigente dal 6 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186~allegato-art6 · fonte del testo